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Esame accompagnatore turistico: Regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261

Continuo (questa pagina segue direttamente Legge regionale del Veneto 18 giugno 2013) a pubblicare gli appunti che ho preso durante lo studio del programma per l’esame di accompagnatore turistico, Verona 2014, pensando possano essere utili anche ad altri per un veloce ripasso. Le fonti sono varie, includendo il manuale di preparazione all’esame di Giuseppe Castoldi, blog specifici in rete, siti di associazioni e enti, testi normativi, wikipedia, ecc.

 

3 - LEGISLAZIONE TURISTICA

3.E Regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

Il regolamento stabilisce i diritti minimi dei passeggeri in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, cancellazione del volo e ritardo del volo (art. 1).

Il regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario (art. 2); i passeggeri devono disporre di una prenotazione confermata sul volo in questione e presentarsi all'accettazione secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (o, al più tardi, quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza), o devono essere stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo; inoltre, non devono viaggiare gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (art. 3).

Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo. I volontari ricevono inoltre assistenza, che lascia impregiudicati i loro benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente, il vettore aereo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti, provvedendo immediatamente a fornire assistenza, eventuale rimborso/riavviamento e a versare loro una compensazione pecuniaria (art. 4).

In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti è offerta l'assistenza del vettore aereo, rimborso/riavviamento e compensazione pecuniaria (tranne nei casi di circostanze eccezionali inevitabili), a meno che siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima della partenza, oppure siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della partenza e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima della partenza e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'arrivo, oppure siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima della partenza e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima della partenza e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'arrivo (art. 5).

Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto, di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree, il vettore aereo presta ai passeggeri l'assistenza prevista (art. 6); se il ritardo supera le 5 ore, il passeggero ha diritto anche a rimborso/riavviamento (art. 6).

La compensazione pecuniaria è di 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km, 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; 600 EUR per le altre tratte aeree (art. 7). Il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria, se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo che giunga a destinazione, rispettivamente, meno di 2, 3 e 4 ore dopo (art. 7). La compensazione pecuniaria è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi (art. 7).

In caso di diritto al rimborso/riavviamento (ritardo sopra le 5 ore, negato imbarco, cancellazione), al passeggero è offerta una scelta: rimborso entro sette giorni del prezzo del biglietto per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti (art. 8). Le eventuali spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo (art. 8).

In caso di diritto all'assistenza, il passeggero ha diritto a titolo gratuito a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, alla sistemazione in albergo (qualora necessaria) e al conseguente trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro), ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica (art. 9).

Se un vettore aereo sistema un passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare. Se invece lo sistema in una classe inferiore, rimborsa entro sette giorni il 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km, il 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km, e il 75% del prezzo per tutte le altre tratte aeree, compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltremare (art. 10).

I vettori aerei danno la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati (art. 11).

Il vettore aereo provvede affinché al banco di registrazione (check-in) sia affisso in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza». Se nega l’imbarco o cancella un volo, il vettore aereo presenta ad ogni passeggero coinvolto un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento (art. 14).


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inserita il 29/09/2015
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