Esame accompagnatore turistico: convenzione A.I.H. – F.U.A.V. del 1979
Continuo (questa pagina segue direttamente Convenzione internazionale contratto viaggio) a pubblicare gli appunti che ho preso durante lo studio del programma per l’esame di accompagnatore turistico, Verona 2014, pensando possano essere utili anche ad altri per un veloce ripasso. Le fonti sono varie, includendo il manuale di preparazione all’esame di Giuseppe Castoldi, blog specifici in rete, siti di associazioni e enti, testi normativi, wikipedia, ecc.
3 - LEGISLAZIONE TURISTICA
3.B Convenzione A.I.H. – F.U.A.V. del 1979
Accordo tra l'Associazione internazionale degli albergatori (Association International de L'Hótellerie, AIH) e la Federazione universale delle agenzie di viaggio (Fédération Universelle des Agences de Voyages, FUAV), per regolamentare i contratti denominati alberghieri tra gli agenti di viaggio e gli albergatori che esplicitamente hanno dichiarato di aderirvi o che vi si conformano implicitamente con gli usi professionali (art. 3), purché siano contratti di carattere internazionale conclusi tra un albergatore e un agente di viaggio i cui uffici sono situati in paesi diversi (art. 4).
- Ogni contratto deve essere preceduto da una domanda di prenotazione di servizi compiuta dall'agenzia di viaggio; ogni domanda di prenotazione non scritta deve essere confermata con un documento scritto, e precisare la prestazione da fornire (art. 9).
- Il contratto alberghiero diviene valido soltanto con l'accettazione della prenotazione, per iscritto ed entro tre giorni (art. 10).
- L'albergatore può subordinare l'accettazione della prenotazione al versamento di un importo anticipato. Tale importo anticipato ha sempre il carattere di deposito a garanzia a meno che l'albergatore non specifichi che si tratta di «caparra». L'albergatore deve confermare il ricevimento del versamento anticipato entro 24 ore; l'importo del versamento è uguale al prezzo dei servizi prenotati per un giorno comprendente una notte in bassa stagione e tre notti in alta stagione (art. 11).
- L'albergatore ha facoltà di richiedere il pagamento anticipato totale o parziale dei servizi prenotati o accettare in sostituzione un voucher. L'agente di viaggio riconosce il voucher come una garanzia di pagamento. Il voucher può essere normale o "full credit" (art. 12).
- I prezzi fissati dall'albergatore all'agente di viaggio non possono essere superiori a quelli della tariffa alberghiera ad uso dei clienti diretti (art. 13); l'albergatore è tenuto a rispettare i prezzi convenuti nel contratto (art. 14).
- L'agente di viaggio che ha concluso il contratto alberghiero è debitore dell'importo della fattura salvo se è stato convenuto che la fattura sia pagata direttamente dal cliente. In caso di prenotazione, da parte dell'agente di viaggio, di servizi alberghieri il pagamento dei quali è effettuato direttamente dal cliente, l'albergatore è tenuto a garantire la provvigione all'agente stesso, ma può rifiutare il pagamento a mezzo carte di credito (art. 16). Il tasso provvigionale è abitualmente del 10% sul prezzo delle prenotazioni escluse tasse e servizi (art. 18). La provvigione è dovuta anche per ogni prolungamento del soggiorno, fino ad un massimo di 60 giorni (art. 19).
- Ogni annullamento deve essere fatto con uno scritto datato, che può anche confermare un annullamento verbale o telefonico (art. 22).
- I servizi forniti dall'albergatore ai clienti d'un agente di viaggio debbono essere della medesima qualità di quelli che fornisce, nelle stesse condizioni, ai suoi clienti diretti (art. 24).
- L'albergatore deve tenere a disposizione dei clienti le camere prenotate a partire dalle ore 14.00 del giorno dell'arrivo fino alle 12.00 del giorno di partenza (art. 25). A titolo eccezionale, e sempreché al momento dell'accettazione della prenotazione ne sia prevista la possibilità, l'albergatore può sistemare i clienti nell'albergo più vicino di categoria equivalente o superiore purché ne abbia dato notizia all'agente di viaggio con tre settimane di anticipo; l'eventuale differenza di tariffa è a carico dell'albergatore (art. 26).
- Nel caso in cui una delle parti del contratto di albergo si trovi nell'impossibilità di eseguire le sue obbligazioni a seguito di casi di forza maggiore, essa si considera esonerata dalle sue obbligazioni senza alcun versamento di indennizzi (art. 29); ha però l'obbligo di avvertirne l'altra parte immediatamente con tutti i mezzi a sua disposizione in modo da limitare i danni (art 30).
- L'albergatore deve astenersi dall'invitare (con qualsiasi mezzo) il cliente d'un agente di viaggio a divenire suo cliente diretto (art. 32); per contro, l'agente di viaggio deve astenersi dal concludere più contratti alberghieri per il medesimo soggiorno di un cliente (art 33); entrambi debbono astenersi, nei riguardi della clientela, dal formulare dichiarazioni che mettono in dubbio la qualità dei servizi forniti dall'altra parte contraente o nuociano alla sua reputazione professionale (art. 37).
- In caso di contratto per clienti individuali (concluso cioè per clienti che non fruiscono delle condizioni di favore stabilite per i gruppi), i termini minimi da rispettare in caso di annullamento sono i medesimi termini accordati alla clientela diretta, ma, al più tardi, la vigilia del giorno di arrivo per località con forte domanda di camere, e 30 giorni prima in alta stagione (14 giorni prima in bassa stagione) negli alberghi di soggiorno turistico (art. 39); gli annullamenti fatti dopo i termini indicati danno luogo a indennizzo.
- Si intende per «gruppo» un numero di persone viaggianti insieme considerate tanto dall'agente di viaggio quanto dall'albergatore come una entità alla quale l'albergatore accorda tariffe speciali fissate contrattualmente (art. 44); le tariffe per gruppi indicati nelle «tariffe confidenziali» dell'albergatore non sono vincolanti per gruppi inferiori a 16 partecipanti (art. 45).
- L'agente di viaggio è tenuto a inviare all'albergatore la lista di ripartizione dei viaggiatori per camera (rooming list) almeno 14 giorni prima dell'arrivo dei gruppi; l'albergatore, tuttavia, è tenuto ad informare l'agente di viaggio se non ha ricevuto la rooming list 14 giorni prima dell'arrivo dei clienti (art. 46).
- L'albergatore è tenuto ad alloggiare la totalità del gruppo nello stesso albergo (art. 47).
- È raccomandato all'albergo di accordare una gratuità a un rappresentante dell'agente di viaggio (corriere, guida, autista, capogruppo, eccetera) che accompagni un gruppo di almeno 15 persone. L'albergatore può anche accordare una gratuità ogni 20 persone in più (art. 49).
- L'importo del prezzo dei servizi indicato nel contratto alberghiero non deve essere portato a conoscenza del viaggiatore né dall'agente né dall'albergatore (art. 50).
- I termini che l'agente deve rispettare per notificare gli annullamenti all'albergatore sono: 21 giorni prima per l'annullamento delle prenotazioni relative a più del 50 per cento dei partecipanti, e 14 giorni prima per l'annullamento delle prenotazioni relative a meno del 50 per cento dei partecipanti (art. 51).
- In caso di arrivo ritardato, i pasti non consumati e i servizi non forniti sono indennizzati per due terzi del loro valore reale, sempreché il responsabile dell'agente di viaggio abbia fatto tutto il possibile per avvertire l'albergatore dell'arrivo ritardato (art. 54).
- La convenzione è conclusa per la durata di due anni, e rinnovata tacitamente per periodi di due anni alla scadenza di ciascun biennio a meno che una delle parti contraenti non manifesti di porvi termine (art. 60).
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inserita il 22/07/2015
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