Esame accompagnatore turistico: Legge 10 gennaio 2004, n. 12
Continuo (questa pagina segue direttamente Regolamento di esecuzione (UE) 3 dicembre 2013, n. 246) a pubblicare gli appunti che ho preso durante lo studio del programma per l’esame di accompagnatore turistico, Verona 2014, pensando possano essere utili anche ad altri per un veloce ripasso. Le fonti sono varie, includendo il manuale di preparazione all’esame di Giuseppe Castoldi, blog specifici in rete, siti di associazioni e enti, testi normativi, wikipedia, ecc.
3 - LEGISLAZIONE TURISTICA
3.H Legge 10 gennaio 2004, n. 12 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28/6/1999"
La convenzione di Montreal si applica ad ogni trasporto aereo internazionale, inteso come ogni trasporto in cui il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati o sul territorio di due Stati firmatari o sul territorio di un medesimo Stato firmatario qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
La convenzione determina la consegna di un titolo di viaggio e di uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.
Il vettore è responsabile per morte o lesioni subite dal passeggero per il fatto che l'evento si è prodotto a bordo o durante le operazioni di imbarco o sbarco.
Il vettore è responsabile per distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati.
Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia giunto a destinazione entro 21 giorni, il passeggero può far valere i suoi diritti.
Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili.
In caso di morte o lesioni, per danni fino a 100000 "diritti speciali di prelievo" il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità; oltre tale cifra, il vettore non risponde di danni non dovuti a propria negligenza, atto illecito o omissione.
Nel trasporto di persone, in caso di ritardo la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo.
Nel trasporto di bagagli, in caso di perdita, distruzione, deterioramente o ritardo, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo.
è nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilità del vettore.
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inserita il 12/03/2016
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